Adesione all’Accordo di Consultazione Fatture Elettroniche

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Per superare le criticità evidenziate dal Garante della Privacy, i soggetti che desiderano continuare a visualizzare e scaricare le fatture elettroniche integrali dall’area riservata del sito “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (incluse quelle emesse e ricevute dal 01/01/2019), dovranno provvedere ad aderire espressamente al Servizio di Consultazione delle fatture elettroniche sul Portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 31/10/2019.

Il 31 ottobre 2019 entra quindi a regime il servizio di consultazione delle fatture elettroniche sul sito dell’Agenzia delle Entrate. A partire da quella data, dunque, coloro che avranno aderito al servizio potranno consultare e scaricare i file XML delle fatture elettroniche, trasmesse e ricevute dal 1° gennaio 2019, direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

I file saranno disponibili per la consultazione e l’acquisizione fino a 60 giorni dopo il termine del periodo di consultazione, termine che coincide con il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Questo significa che, per esempio, le fatture ricevute nel 2019 resteranno disponibili per l’acquisizione e la consultazione entro il 2 marzo 2022 (o il 1° marzo, se bisestile).

In caso di mancata adesione, invece, i file dell’Agenzia delle Entrate saranno rimossi entro 60 giorni dal termine stabilito per effettuare l’adesione, ovvero il 30 dicembre 2019. Per le fatture ricevute a partire dal 1° novembre 2019 saranno disponibili i soli dati minimi utili alle esigenze di verifica fiscale (dati anagrafici e castelletto), che verranno mantenuti in archivio fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Le fatture in stato di Mancata Consegna (MC) resteranno comunque disponibili nell’area riservata e sarà possibile scaricare l’intero file. Una volta effettuato il loro download da parte del contribuente o dal delegato da lui autorizzato anche loro verranno cancellate e rimarranno a diposizione per la consultazione i soli dati minimi.

Fatto salvo quanto sopra esposto, è chiaro che ci dovesse aderire al servizio di consultazione successivamente alla finestra temporale del 31 ottobre, potranno consultare solo i file delle fatture emesse o ricevute dal giorno successivo all’adesione.

Riepilogando:

  • In caso di adesione al “Servizio di Consultazione” entro il 31/10/2019

Le fatture elettroniche integrali rimarranno consultabili, visibili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte di SdI; dopo tale termine, continueranno a essere consultabili solo i «dati fattura».

  • In caso di NON adesione al “Servizio di Consultazione”   

Le fatture elettroniche verranno memorizzate solo fino all'avvenuto recapito delle stesse alla PEC o al Hub di destinazione. Una volta consegnata la fattura, saranno memorizzati esclusivamente i «dati fattura», ossia i dati fiscalmente definiti all'articolo 21 del DPR 633/1972, a eccezione dei dati indicati nel comma 2, lettera g). Ciò significa che la fattura elettronica integrale resterà consultabile solo ed esclusivamente nei casi di “impossibilità di recapito”.

  • In caso di adesione al “Servizio di Consultazione” oltre la data del 31/10/2019

Saranno disponibili in formato integrale solo le fatture emesse e ricevute dopo l’adesione al servizio. Pertanto, le fatture emesse e ricevute, dal 01/01/2019 alla data di adesione, saranno disponibili in forma solo in forma “ridotta”, ovvero saranno disponibili solo i «dati fattura».

In generale, i «dati fattura» (quindi, tutti i dati contenuti nel documento a esclusione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti l’oggetto dell’operazione) verranno comunque memorizzati dall’AdE fino a quando non sarà decorso il termine previsto per l’attività di accertamento (quindi, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento), ovvero definiti gli eventuali giudizi.

La revoca del “Servizio di Consultazione” potrà essere esercitata dall’interessato in qualsiasi momento con effetto immediato e “cancellazione” dei documenti entro i 60 giorni successivi.

L’adesione al servizio deve essere effettuata rivolgendosi al proprio consulente (commercialista, associazione di categoria, ecc.) oppure confermando l’apposito accordo presente sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

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